Il ripristino della natura secondo la legge e l’impegno dei Cittadini
di Adolfo Santoro - Sabato 25 Luglio 2026 ore 08:00

La natura dipende dalle interrelazioni essenziali tra le specie e i loro habitat: è un delicato equilibrio che garantisce un ambiente naturale sano e ben funzionante. L’UE protegge la natura da decenni attraverso le direttive Uccelli e Habitat, che salvaguardano oltre 1.200 specie rare e minacciate e oltre 27.000 aree naturali. Nonostante questi sforzi e qualche limitato miglioramento, lo studio dell’Agenzia europea dell’ambiente sulla natura nell’UE del 2025 ha fatto emergere un quadro allarmante: la natura si sta gravemente deteriorando; le specie e le aree naturali in cui vivono si stanno riducendo e degradando, con gravi conseguenze per le persone e il pianeta.
Gli Stati membri dell’UE hanno adottato nel 1991 un Regolamento sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), che mira a riportare la natura e gli ecosistemi a un buono stato di conservazione.
Ecco il cronogramma delle scadenze e degli effetti operativi del Regolamento (particolarmente importante è l’ultima colonna, che riguarda il possibile impegno dei Cittadini):
| Quando | Riferimento | Che cosa cambia | Soggetti coinvolti | Uso operativo per i territori |
| 18 agosto 2024 | Reg. (UE) 2024/1991 | Decorrenza del quadro europeo e riferimento allo stato di fatto per spazi verdi urbani e copertura arborea. | Tutte le amministrazioni; in particolare enti locali per gli ecosistemi urbani. | Usare questa data come riferimento per verificare perdite di verde, alberature, suoli permeabili e funzioni ecosistemiche. |
| 31 maggio 2026 | D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 80 | Entrano in vigore le disposizioni italiane di adeguamento: autorità competenti, responsabilità attuative e governance. | MASE, MASAF, Regioni, Province autonome, Comuni, Città metropolitane, Province, enti gestori, autorità di bacino. | Chiedere agli enti competenti come intendano adeguare procedimenti, valutazioni e piani alle nuove responsabilità. |
| Da subito, prima del 1 settembre 2026 | Regolamento europeo già vigente | Si possono chiedere verifiche di compatibilità, motivazioni rafforzate, quantificazione delle perdite e misure di compensazione. | Comuni e altri enti titolari dei procedimenti; cittadinanza attiva e associazioni. | Attivare richieste formali su interventi che comportano impermeabilizzazione, perdita di vegetazione o riduzione della copertura arborea. |
| 1 settembre 2026 | Trasmissione del PNR alla Commissione europea | La bozza di Piano potrà essere richiamata con maggiore forza per sostenere sospensione e salvaguardia delle trasformazioni non ancora titolate. | Governo, Commissione UE, enti territoriali responsabili degli interventi. | Invocare le misure del Piano per aree verdi urbane e copertura arborea, soprattutto se le trasformazioni non hanno ancora titolo abilitativo. |
| 2024-2030 | Obbligo europeo per ecosistemi urbani | Non deve esserci perdita netta di spazi verdi urbani né di copertura arborea urbana. | Comuni, Città metropolitane e Province. | Monitorare ogni trasformazione urbana: se si perde verde reale, serve compensazione ecologica reale, locale, verificabile e tempestiva. |
| 2030 / 2032 | Monitoraggio degli obiettivi | Verifica del rispetto della nessuna perdita netta e possibile riconsiderazione delle misure di salvaguardia. | Autorità competenti, enti territoriali e soggetti incaricati del monitoraggio. | Pretendere dati pubblici, indicatori, mappe, dashboard e restituzione trasparente degli esiti. |
| Dal 2031 | Fase di incremento progressivo | Dopo la fase di non regressione, dovrà esserci un incremento progressivo di verde urbano e copertura arborea. | Enti locali e amministrazioni responsabili degli ecosistemi urbani. | Orientare piani urbanistici, manutenzioni, compensazioni e progetti pubblici verso recupero di suoli, alberature e connessioni ecologiche. |
Il 31 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo(DL 8 aprile 2026, n. 80) per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1991b sul ripristino della natura (PNR) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500912).
Nella parte B definisce l’approccio nazionale al conseguimento degli obiettivi e all’adempimento degli obblighi: Ripristino degli ecosistemi marini (articolo 5), Ecosistemi urbani (articolo 8), Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali (articolo 9), Diversità e popolazioni degli impollinatori (articolo 10), Ecosistemi agricoli (articolo 11), Ecosistemi forestali (articolo 12), Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi (articolo 13).
La roadmap è la seguente.
Il decreto formalizza le autorità competenti, definisce le responsabilità amministrative e la governance nazionale per la redazione e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripristino della Natura.
L’articolo 2 individua nel Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l’autorità competente per gli articoli del Regolamento relativi agli ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, agli ecosistemi urbani, alla connettività fluviale e ad altri ambiti ambientali, mentre al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste competono, in coordinamento con Regioni e Province autonome, gli ecosistemi agricoli e forestali e, in collaborazione con il MASE, gli aspetti che riguardano impollinatori, ecosistemi marini, pesca, agricoltura e messa a dimora di nuovi alberi.
L’articolo 3 riguarda il Piano Nazionale di Ripristino della Natura che ha i compiti di raccogliere dati e informazioni, assicurare concertazione, consultazione e divulgazione dei contenuti del Piano e di tradurre gli obblighi europei in misure, obiettivi, monitoraggi, priorità territoriali e azioni concrete. Le autorità nazionali competenti devono promuovere la collaborazione tra i soggetti coinvolti.
L’articolo 4 individua i responsabili dell’attuazione del Piano:
- Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree protette e autorità di bacino per ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce, Natura 2000, impollinatori ed ecosistemi agricoli;
- autorità di bacino, Regioni, enti gestori e anche Consorzi di bonifica per la connettività naturale dei fiumi e delle pianure alluvionali;
- Regioni, Province autonome ed enti gestori forestali per gli ecosistemi forestali;
- Comuni, Città metropolitane e Province sono responsabili per gli ecosistemi urbani.
L’articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, con rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle Regioni e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), che deve assicurare il coordinamento tra le amministrazioni e il coinvolgimento dei soggetti interessati.
Il Decreto conserva alcune criticità: non prevede una presenza stabile del civismo ambientale, delle associazioni territoriali, dei comitati locali o delle comunità scientifiche indipendenti; l’articolo 6 esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La prossima volta esaminerò alcuni dettagli dello stato di salute degli habitat e delle popolazioni di cui si occupa questo Decreto.
Adolfo Santoro








